COSA FARE PER...

1. ...richiedere la somministrazione dei farmaci a scuola?

2. ...agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro?

3. ... sensibilizzare i datori di lavoro ai propri obblighi?

4. ... ottenere la patente?


1. Cosa fare per richiedere la somministrazione dei farmaci a scuola

Occorre:

· Attestazione medica dichiarante la malattia con specifica prescrizione dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia)
· Presentazione di specifica richiesta da parte dei genitori dell’alunno al dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico:

· Verificherà la disponibilità degli operatori scolastici individuandoli tra il personale docente e ATA che abbia seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del D.L.626/94.
· In caso di non disponibilità di cui sopra il dirigente scolastico provvederà ad individuare altri soggetti istituzionali in ambito territoriale con i quali stipulare accordi e convenzioni (esempio ASL o Enti e Associazioni di volontariato)
· In fine qualora non sia attuabile nessuna delle sopraccitate soluzioni il dirigente scolastico è tenuto a darne formale e motivata comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune.


2. Cosa fare per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro

Alunno al termine della scuola dell’obbligo con invalidità non certificata
Se si ritiene di avviare a un percorso d’integrazione scolastica e di futuro collocamento mirato al lavoro ci si rivolga ai Servizi ASL di Neuropsichiatria Infantile del Territorio e, certificata la situazione, la si comunichi alla Scuola. Per acquisire le indennità di frequenza o accompagnamento ci si sottoponga alle visite della Commissione Invalidità delle AUSL o, per le agevolazioni ai genitori, alle Commissioni ASL per la certificazione dell’Handicap.

Alunno al termine dell’obbligo scolastico con invalidità certificata
In relazione agli adempimenti del Nuovo Obbligo Scolastico o Formativo, progettare un Piano Educativo Personalizzato che, in relazione alle opportunità assistenziali e formative fornite dal Comune e dalla Provincia, garantisca un adeguato percorso di valorizzazione delle competenze e crediti acquisiti a Scuola e o nel Centro di Formazione. E’ opportuno che tale Piano Educativo Personalizzato venga predisposto dal Gruppo Operativo almeno due anni prima del termine dell’obbligo.

Persona con invalidità non certificata
Se ritiene di avviare un percorso di collocamento mirato ritenendo di rientrare nelle categorie aventi diritto ci si sottoponga alle Commissioni ASL per la Certificazione dell’Invalidità e dell’Handicap per acquisire titoli e agevolazioni.

Persona con invalidità certificata
Ci s’iscriva alle liste del Collocamento Obbligatorio presso gli Uffici Competenti della Provincia, specificando tutte le possibili mansioni ritenute idonee, da questi uffici si potranno avere indicazioni sulle offerte di lavoro disponibili e richiedere colloqui informativi. Si partecipi, in base ai titoli disponibili, a tutti i Concorsi Pubblici anche per la quota di riserva prevista per le persone in situazione di handicap specificandolo e trattando sull’adeguamento delle prove alle specifiche invalidità. Si verifichi personalmente tramite l’accesso ai prospetti delle Aziende resi pubblici dalle Provincie i posti disponibili delle aziende, sia per coerenza di qualifica sia per convenienza logistica come pure in base ad opportunità relative a diretta conoscenza dei datori ambiente di lavoro, offrendosi per la copertura degli scoperti. Ci si rivolga agli Uffici Competenti della Provincia, della AUSL e del Comune di riferimento per sollecitare una presa in carico finalizzata alla verifica delle proprie competenze lavorative ed essere informati sulle opportunità, concorsi, borse lavoro, tirocini e percorsi formativi anche con Tutor, finalizzati all’inserimento lavorativo.
Elenco delle Aziende in riferimento agli obblighi della L. 68/99: Dati aggiornati presso la Provincia

Modalità e strumenti per l’assunzione
Chiamata numerica: alle aziende vengono inviati i lavoratori in base all’ordine della lista di collocamento in base alla tipologia delle mansioni richieste. Il lavoratore deve solo iscriversi alle liste.

Chiamata nominativa
Il 100 % delle assunzioni le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi; il 50 % per le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti; il 60 % per le aziende che occupano più di 50 dipendenti possono essere scelte nominalmente. Le assunzioni possono essere tutte nominali, anche per gli Enti Pubblici se regolate da convenzioni stipulate con la Provincia. I disabili psichici possono essere collocati solo con chiamata nominativa. I lavoratori possono quindi anche proporsi autonomamente per i posti specificati direttamente alle aziende che presentano le caratteristiche di dipendenti sopra descritte o negli altri casi richiedendo che le aziende stipulino convenzioni con la Provincia che prevedano la chiamata nominativa o siano inseriti in quelle del genere già stipulate.

Concorsi
Nei concorsi pubblici una quota è riservata ai lavoratori invalidi. Tale quota può essere elevata sino al 50% dei posti disponibili. Possono essere banditi concorsi riservati per soli lavoratori invalidi. Tali possibilità possono essere inserite nelle convenzioni anche con le gli Enti Pubblici.


3. Cosa fare per sensibilizzare i datori di lavoro ai propri obblighi

Assunzioni obbligatorie art. 3
Le aziende sono tenute ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi nella misura del 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, se ne occupano da 36 a 50; 1 lavoratore, se ne occupano da 15 a 35. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

Richieste di avviamento art. 9
Tutte le aziende tenuti ad inviare annualmente alla Provincia un prospetto con il numero complessivo dei lavoratori, numero e nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni ancora disponibili, specificando il quadro in riferimento, nel caso, alle varie sedi territoriali in cui si articola l’impresa.

Agevolazioni art. 13

(estese anche ai datori di lavoro che pur non obbligati assumono disabili) - fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali, non oltre 8 anni, dei per ogni lavoratore con invalidità superiore al 79%, o con minorazioni di cui al DPR 915/78 (vedi*), o, indipendentemente dalle percentuali, con handicap intellettivo e psichico; fiscalizzazione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali, non oltre i 5 anni, per ogni lavoratore disabile con invalidità tra il 67 e 79% o con minorazioni di cui al DPR 915/78 (vedi*); rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con invalidità superiore al 50% o per l'apprestamento del tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche; assolve, tramite convenzione (art. 11), l'obbligo per la durata, massima di 24 mesi, con attività di tirocinio finalizzata all'assunzione ponendo a carico del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 14) l’assicurazione del tirocinante contro infortuni e responsabilità civile.

Sanzioni art. 15

(alle inadempienze delle pubbliche amministrazioni, si applicano anche sanzioni penali) £ 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di £ 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo; £ 100.000 per ogni giorno lavorativo, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato.

Obbligo di certificazione art. 17
Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

Aziende Private

Predisporre, congiuntamente alla Provincia e gli altri Enti Pubblici, Centri di Formazione e Associazioni un quadro delle disponibilità occupazionali e delle conseguenti agevolazioni. Verificare la domanda occupazionale al proprio interno.

Aziende Pubbliche

Procedere alla semplificazione dell’accesso alle informazioni e all’accorpamento dei servizi facilitando, anche per l’acquisizione di un quadro organico delle opportunità e agevolazioni, le persone e le aziende servite. Offrire un quadro trasparente della situazione delle aziende e dei lavoratori come pure delle azioni a sostegno l’integrazione lavorativa tale da permetterne la valutazione dell’efficacia delle stesse.


4. Cosa fare per ottenere la patente

Chi e' affetto da epilessia puo' ottenere il rilascio della patente di guida per le sole categorie A e B, purché non abbia avuto alcuna crisi da almeno due (2) anni. E' irrilevante il fatto che l' interessato stia assumendo farmaci antiepilettici oppure no. Il nullaosta sanitario necessario ad ottenere la patente viene rilasciato dalla Commissione Medica Locale per le Patenti di Guida di riferimento di ogni singola provincia (Legge 18.3.1988, n. 111 - D.M. Trasporti n. 286/1991).

La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. La patente di guida delle categorie C-D-E non puo' essere rilasciata ne' confermata ai candidati o conducenti in atto, affetti da epilessia.

In caso d' incidente stradale, la copertura assicurativa e' comunque garantita, anche se il sinistro e' stato causato dalla perdita di controllo del proprio veicolo per la comparsa improvvisa di una crisi. Adempimenti per ottenere il rilascio o la conferma della validita' della patente di guida. Il rilascio di nuova o la conferma della validita' della patente di guida e' soggetta, dal 1 ottobre 1995, alle norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi (D.P.R. 575/94").

In base ai nuovi procedimenti rimane a carico dell' utente solo l' effettuazione della visita medica presso la Commissione Medica Locale. E' stato abolito il certificato anamnestico del medico curante. L' utente, al momento della visita, deve essere in possesso: 1) Codice Fiscale 2) Ricevuta dei versamenti in c.c. postale alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile.